La domanda di rimborso deve essere presentata entro dieci anni dal termine della validità del titolo edilizio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 2943).
La perdita di efficacia del titolo abilitativo può verificarsi con la rinuncia esplicita all'esecuzione delle opere con la scadenza del termine di un anno senza l’inizio dei lavori o con la scadenza del termine previsto per la loro conclusione.
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La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento
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L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.
Domanda di rimborso del contributo di costruzione |
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Copia del documento d'identità |
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Documentazione attestante il versamento del contributo di costruzione |
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Documentazione tecnica necessaria al conteggio del contributo di costruzione |
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Ulteriori immobili oggetto del procedimento |
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Ulteriori intestatari del procedimento |
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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 15:39.34