Pubblicizzare mediante striscioni e stendardi

Pubblicizzare mediante striscioni e stendardi

Lo striscione e lo stendardo sono elementi realizzati in materiale di qualsiasi natura, non hanno rigidezza né superficie di appoggio e sono esclusivamente finalizzati alla promozione di messaggi pubblicitari. Sono caratterizzati da una particolare lunghezza e devono essere ancorati sia sul lato superiore che su quello inferiore. 

L'utilizzo di striscioni e stendardi è ammesso soltanto per promuovere manifestazioni e spettacoli e l'esposizione è limitata al periodo dello svolgimento, alla settimana precedente e alle 24 ore successive agli eventi.

La pubblicità con gli striscioni e gli stendardi è consentita esclusivamente nelle zone indicate dal Piano generale degli impianti di affissione approvato dal Comune.

Per installare striscioni e stendardi pubblicitari occorre ottenere apposita autorizzazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 53 e dal vigente Regolamento comunale.

Requisiti oggettivi

In caso di installazione, i manufatti devono essere installati e realizzati:

  • in modo da garantire la resistenza all'azione degli agenti atmosferici
  • in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza in modo da tutelare l'incolumità di persone ed animali e la sicurezza delle cose
  • in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 23, di quelle contenute al paragrafo terzo del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 e di quelle contenute nel Regolamento comunale
  • tenendo conto della natura del terreno, del punto di attacco, della spinta del vento, ecc. in modo da garantire la stabilità e non costituire pericolo per la pubblica incolumità
  • in modo da non pregiudicare la staticità dell'edificio.

I requisiti specifici tecnici che devono rispettare i mezzi pubblicitari, come le dimensioni, la forma, la luminosità e l'ubicazione consentita, sono stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, dalle Leggi Regionali in materia e dal Regolamento comunale.

Approfondimenti

Pagamento del canone unico patrimoniale

L'installazione di pubblicità esterna e pubbliche affissioni è soggetta al pagamento del canone unico patrimoniale al rilascio dell'autorizzazione (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).

Le targhe professionali che identificano la sede dello studio professionale non sono soggette all'imposta pubblicitaria.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Lavoro
Io sono: Imprenditore

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 13:30.42